Per eventi particolarmente gravi che non rientrano tra quelli per i quali la Cassa Edile provvede con altre forme di assistenza già regolamentate, a esclusivo giudizio del Comitato di Gestione una volta provatane la necessità, vengono erogati sussidi straordinari.
L’erogazione viene effettuata su richiesta documentata del lavoratore.
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Cassa Edile fornisce un completo da lavoro composto da giubbetto/pantalone e scarpe antinfortunistiche ai lavoratori che abbiano maturato nell’anno di competenza, presso la Cassa Edile di Cagliari, almeno 600 ore lavorative regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e che al momento della consegna degli indumenti stessi siano alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile.
La Cassa Edile, contribuisce all’onere che le famiglie dei lavoratori edili sostengono per mantenere i propri figli agli studi e nel contempo premia i giovani che si distinguono nei rispettivi corsi di studio predisponendo annualmente un bando per “sussidi” e “borse di studio“. La prestazione è estesa anche ai lavoratori studenti.
Per prendere visione del bando per l’anno 2019-2020 e della relativa modulistica cliccare qui
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Cassa Edile organizza dei viaggi turistico culturali, riservati ai lavoratori iscritti e ai loro figli, in età compresa tra i 13 e i 16 anni.
Per usufruire di tale beneficio, il lavoratore dovrà presentare, entro il termine stabilito di volta in volta, domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, con allegata la documentazione prevista nello stesso modulo di domanda.
Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, dovrà essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile e dovrà aver prestato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
L’accoglimento delle domande avverrà sulla base di una graduatoria che terrà conto della partecipazione ad altri viaggi organizzati della Cassa Edile, dell’anzianità del lavoratore nella Cassa Edile e del carico familiare.
Ogni anno nel periodo estivo, la Cassa Edile organizza soggiorni presso colonie marine e montane per i figli dei lavoratori edili, in età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Per usufruire di tale beneficio il lavoratore dovrà presentare la domanda, entro il termine stabilito di anno in anno, a pena di decadenza, allegando la documentazione prevista nel modulo di adesione.
E’ necessario che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, risulti alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile e abbia prestato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
In caso di morte del lavoratore o di un familiare a carico, la Cassa Edile concede agli aventi diritto un’indennità di € 520,00.
E’ necessario che, al momento del decesso, il lavoratore risulti alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile e abbia prestato, nei 12 mesi precedenti l’evento, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
Per ottenere tale sussidio, gli aventi diritto dovranno presentare, entro e non oltre 90 giorni dalla data del decesso, una domanda alla Cassa Edile (scarica qui) allegando il certificato di morte e lo stato di famiglia.
La presentazione della documentazione oltre il termine di 90 giorni dalla data del decesso determina la decadenza del diritto al rimborso.
La Cassa Edile corrisponde un assegno di nuzialità di € 160,00 al lavoratore che contrae matrimonio.
Il lavoratore dovrà presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio rilasciato dal comune competente.
E’ necessario che, al momento dell’evento, il lavoratore risulti alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile e abbia prestato, nei 12 mesi precedenti l’evento, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
Per scaricare e stampare la domanda cliccare qui: Sussidio di Nuzialità
La Cassa Edile liquida una indennità in caso di infortunio extra professionale nel caso in cui non venga indennizzato dall’INAIL.In caso di invalidità permanente verrà corrisposto un indennizzo pari a € 3.100,00.In caso di decesso del lavoratore verrà corrisposto un indennizzo pari a € 2.590,00.
La denuncia dell’infortunio, corredata di certificato medico, deve pervenire alla Cassa Edile entro 30 giorni dall’infortunio, con l’indicazione di luogo, data, ora dell’evento e della causa che lo ha determinato.Il lavoratore, una volta ricorso alle cure mediche, dovrà inviare – a periodi non superiori a 15 giorni – i certificati medici sul decorso delle lesioni sino a guarigione avvenuta.Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del lavoratore.Il lavoratore, i suoi familiari o gli aventi diritto, devono acconsentire alla visita di medici della Cassa Edile e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Qualora l’infortunio causasse la morte del lavoratore o qualora questa sopraggiungesse durante il periodo di cura, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Cassa Edile.La presentazione della documentazione oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’infortunio, determina la decadenza del diritto all’indennità.
La presentazione alla Cassa Edile da parte del lavoratore e dei sui aventi diritto di dichiarazioni false o ingannevoli su natura, cause o conseguenze prodotte dall’infortunio determina la perdita del diritto all’indennità.
ACCANTONAMENTI |
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REQUISITI IMPRESA | Regolarità contributiva nel periodo di riferimento: accantonamento mensile pari al 14,20% della paga base di fatto |
QUANDO | Gratifica “ferie”: erogata al lavoratore entro il 31 luglio di ogni anno Gratifica natalizia: erogata al lavoratore entro il 15 dicembre di ogni anno |
COME | Accredito su C.C. bancario (consigliato) o tramite bonifico postale domiciliato |
Le imprese iscritte, secondo quanto previsto dal CCNL, Art. 18, sono tenute a corrispondere mensilmente, presso la Cassa Edile, le quote per ferie e gratifica natalizia trattenute ai lavoratori.
A partire dal 1 ottobre 2000, l’accantonamento è pari al 14,20% della paga base di fatto.
La Cassa Edile, alle scadenze previste dal contratto collettivo, liquida le suddette quote ai lavoratori, le cui imprese abbiano provveduto al regolare versamento degli accantonamenti, e, precisamente, in occasione:
Per le imprese che abbiano quote arretrate da versare alla Cassa Edile, si ricorda che, fino al 30 settembre 2000, l’accantonamento sarà calcolato sul 18% della paga base di fatto.
ANZIANITÁ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.) |
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REQUISITI LAVORATORE | Aver maturato nel biennio precedente almeno 2.100 ore, anche in più in circoscrizioni territoriali |
REQUISITI IMPRESA | Regolarità contributiva nel periodo di riferimento |
QUANDO | L’APE viene erogata in occasione del 1° maggio |
COME | Accredito su C.C. bancario (consigliato) o tramite bonifico postale domiciliato |
Ogni lavoratore iscritto che, in un biennio, ne abbia maturato il diritto, riceve, nell’anno successivo al suddetto biennio, l’Anzianità Professionale Edile (APE), che viene erogata dalla Cassa Edile secondo quanto indicato nell’allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili.
Come maturare l’anzianità professionale edile
Il lavoratore matura l’Anzianità Professionale Edile quando, in ciascun biennio raggiunge, anche in più circoscrizioni territoriali, la quota di almeno 2.100 ore. Ai fini dell’accertamento del diritto, la Cassa Edile registra a favore dell’operaio:
Il periodo utile ai fini del conteggio va dal 1° ottobre al 30 settembre del biennio precedente l’anno di erogazione dell’A.P.E.;
Esempio: ai fini della maturazione dell’A.P.E. erogata nel 2011 si terrà conto, per il conteggio delle ore utili alla maturazione dell’anzianità professionale, del biennio che va dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010. Il calcolo della prestazione viene fatto, invece, sulle ore effettivamente lavorate nell’ultimo anno del biennio, ossia, in questo caso a partire dal 1° ottobre 2009 fino al 30 settembre 2010.
Agli effetti delle registrazioni delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta del lavoratore deve pervenire alla Cassa Edile entro 3 mesi dalla scadenza del biennio considerato per la maturazione del requisito.
Trasferimento in altra circoscrizione territoriale
Nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in un’altra circoscrizione territoriale, è tenuto a richiedere alla Cassa Edile di provenienza l’attestato comprovante il numero di ore lavorate ai fini della maturazione della Anzianità Professionale Edile e presentarlo alla Cassa Edile presso la quale si è trasferito.
La Cassa Edile della Provincia di Cagliari, al fine di semplificare gli adempimenti sopra descritti, aggiorna annualmente la banca dati APE nazionale, che consente alle 119 Casse Edili di comunicare in via telematica le ore maturate da ciascun lavoratore nelle proprie circoscrizioni territoriali.
Si fa presente che non tutte le Casse Edili e Edilcasse aggiornano la banca dati APE nazionale. Pertanto il lavoratore dovrà provvedere alla comunicazione secondo la modalità di cui al primo paragrafo.
La Cassa Edile provvede a erogare l’Anzianità Professionale Edile in occasione del 1° maggio.
La prestazione per L’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero di anni nei quali il lavoratore ha percepito la prestazione medesima.
Nel caso di lavoratori per i quali, per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre, non risultino registrate alla Cassa Edile ore e che, in un successivo biennio, maturino il requisito, la prestazione è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione. Per non perdere gli scatti di anzianità maturata, è sufficiente anche una sola ora registrata presso la Cassa Edile di appartenenza. Ciò consente di non dover quindi ripartire dall’importo previsto per la prima erogazione, ossia dal primo scatto di anzianità.
Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di Cassa Integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età, oppure a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS, o di infortunio o malattia professionale i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, il lavoratore che sia in possesso dei requisiti può richiedere che l’A.P.E. venga erogata dalla Cassa Edile anticipatamente rispetto alla data di liquidazione prestabilita.
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di iscritti che abbiano percepito almeno una volta la prestazione, o comunque abbiano maturato il requisito e per i quali, nel biennio precedente l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti, viene erogata dalla Cassa Edile, su richiesta del lavoratore o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da: minimo di paga base, Indennità di contingenza e Indennità territoriale di settore spettanti al lavoratore stesso al momento dell’evento.
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