Fondo sanitario Sanedil: Certificazione Unica 2020 e contribuzione

A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di imprese e consulenti riguardo i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, come previsto dalla comunicazione n. 665 – 03/05/02019 della CNCE, ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, si precisa quanto segue:

  • Nella sezione “Oneri deducibili”, al punto 442 contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2019;
  • Nel punto 443, nella medesima sezione “Oneri deducibili”, dovrà essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587.

Non essendo, infatti a oggi, detto fondo ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, il sostituto di imposta non potrà escludere dal reddito imponibile del lavoratore i contributi versati al Fondo, sebbene rientrino questi nel limite di 3.615,00 €.
Per ulteriori informazioni si invitano le imprese e loro consulenti a contattare i nostri uffici allo 070 3423001 o inviare una e-mail a info@cassaedilecagliari.it

Per scaricare la comunicazione del Sanedil – Fondo Sanitario Lavoratori Edili cliccare qui
Per consultare la Comunicazione n. 665 della CNCE – Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al fondo sanitario Sanedil – cliccare qui