Certificazione Unica 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e della CNCE

Si informano i lavoratori iscritti, le imprese, i consulenti del lavoro e i CAF che la presente comunicazione ha finalità informative e intende agevolare la corretta interpretazione delle indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) e dall’Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.).

La CNCE ha recentemente diffuso la consulenza giuridica resa dall’Agenzia delle Entrate in risposta a uno specifico quesito riguardante l’applicazione delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 alle prestazioni di Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) erogate dalle Casse Edili.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’A.P.E. costituisce una forma di retribuzione differita e che l’eventuale spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa dipende da elementi legati alla situazione fiscale complessiva del lavoratore e alle detrazioni già fruite negli anni in cui la prestazione è maturata.

La CNCE ha evidenziato che le Casse Edili non dispongono delle informazioni necessarie per verificare autonomamente la spettanza di tali benefici fiscali e che, di conseguenza, le relative valutazioni restano demandate all’Agenzia delle Entrate nell’ambito della dichiarazione dei redditi del contribuente.

Pertanto, la Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale si atterrà alle indicazioni operative fornite dagli organismi nazionali competenti nella predisposizione delle certificazioni fiscali relative alle prestazioni A.P.E.

In particolare, la CNCE ha ritenuto che, non disponendo delle informazioni necessarie per stabilire l’effettiva spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025, le Casse Edili debbano valorizzare il punto 718 della Certificazione Unica con il codice 2.

Tale indicazione non comporta automaticamente l’esclusione del lavoratore dalle agevolazioni previste dalla normativa, ma evidenzia che la verifica del diritto ai benefici fiscali non viene effettuata dalla Cassa Edile in sede di erogazione dell’A.P.E., in quanto la stessa non dispone di tutti gli elementi necessari per tale valutazione. L’eventuale spettanza delle agevolazioni potrà pertanto essere verificata nell’ambito della dichiarazione dei redditi del contribuente.

I lavoratori che intendano approfondire la propria posizione fiscale o verificare l’eventuale diritto alle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 potranno rivolgersi al proprio CAF, consulente fiscale o consulente del lavoro di fiducia.

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a prendere visione dei seguenti documenti:

Comunicazione CNCE n. 906 del 10 giugno 2026;

Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 956-42/2026