Svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Il CPT informa le imprese associate che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la recente circolare n. 1/2018, ha fornito importanti indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’INL ha precisato che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co. 6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né, tanto meno, che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, come noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), unitamente all’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t). Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Ne consegue che, il solo fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti: lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

Per prendere visione della circolare n°1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro cliccando qui.

Stante il potenziale oneroso impatto di tale precisazione, sarà nostra cura tornare sull’argomento non appena interverranno ulteriori specificazioni e/o interpretazioni. Il personale del C.P.T. è a disposizione di imprese e consulenti per fornire ogni eventuale chiarimento si ritenesse necessario