Operativi dal 13 febbraio 2017 i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia

 

Sono operativi, a partire dal 13 febbraio 2017,  gli aggiornamenti relativi ai criteri ambientali minimi riguardanti nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri e acquisto di arredi e prodotti tessili  da parte della Pubblica Amministrazione. I nuovi criteri, finalizzati a una maggiore sostenibilità dell’edilizia, sono contenuti nel D.M. dell’11 gennaio scorso, che sostituisce quanto previsto dal DM 24/12/2015. L’aggiornamento si è reso necessario anche in virtù del nuovo D.lgs 50/2016 in materia di Codice degli appalti. Si rimanda al seguente articolo de Il Sole24  del 31 gennaio scorso  per approfondimenti in materia.

 

Arriva l’aggiornamento dei criteri ambientali minimi per gli acquisti della pubblica amministrazione in edilizia. È questo il contenuto del decreto 11 gennaio 2017, a firma del ministro Gian Luca Galletti, appena andato in Gazzetta ufficiale (n. 23 del 28 gennaio 2017). Il testo aggiorna l’assetto dei cosiddetti «Cam», prendendo in considerazione le innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici che, lo scorso aprile, ha cambiato di parecchio le carte in tavola. Oltre all’edilizia, nel testo si parla anche di arredi per interni e prodotti tessili.

Il capitolo sui criteri ambientali minimi per l’edilizia agisce, nella sostanza, sull’affidamento di servizi di progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici. Il senso del provvedimento è che, con il nuovo sistema, si allinea il documento prodotto nel 2015 al nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto termico, nel frattempo entrati in vigore.

La regola è che per le stazioni appaltanti italiane sono obbligatori i criteri ambientali minimi emanati dal ministero dell’Ambiente: queste dovranno inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali presenti nel documento appena pubblicato. Ma non solo. La norma prevede che i Cam siano tenuti in considerazione anche «ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa».

Concretamente, il documento fornisce i criteri ambientali minimi per le diverse situazioni. Quindi, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici bisogna, ad esempio, considerare l’inserimento naturalistico e paesaggistico: «Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (esempio: piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.), deve garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento». Ma bisogna considerare anche aspetti come la riduzione del consumo di suolo, l’approvvigionamento energetico, l’impatto sul sistema idrografico e sulla viabilità.

Il progetto dovrà includere anche il piano di manutenzione dell’opera: un programma di monitoraggio che deve comprendere anche la verifica della qualità dell’aria interna all’edificio. E dovrà dedicare un capitolo al “fine vita”. Spiega il documento: «I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell’opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati». Concretamente, bisognerà presentare un elenco di tutte le parti del fabbricato che è possibile riciclare.

Fonte: Il Sole24ore, 31 gennaio 2017

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