DURC on line operativo dal 1° luglio
Prendendo spunto dalle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro (circolare n. 19/2015 dell’8 giugno 2015) e dalla comunicazione CNCE n. 570, che si allega, si forniscono di seguito le prime indicazioni utili per l’utilizzo della procedura per la verifica della regolarità contributiva in tempo reale, in vigore dal 1° luglio 2015.
Modalità della verifica e soggetti abilitati
La verifica della regolarità contributiva viene effettuata dai soggetti abilitati tramite l’accesso ai portali INPS (www.inps.it) ed INAIL (www.inail.it) attraverso la funzione “Consulta regolarità” ed inserendo il Codice Fiscale dell’impresa oggetto della verifica.
Tale richiesta sostituisce la procedura attuata mediante Sportello Unico Previdenziale, tranne per alcune discipline, che restano assoggettate alle pre-vigenti modalità di rilascio del DURC richiesto:
a) in presenza di una certificazione di crediti nei confronti della P.A. (art. 13 bis, c. 5, D.L. n. 52/2012);
b) in relazione alla regolarità contributiva da verificare «con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento» (art. 6, c. 11-ter, D.L. n. 35/2013);
c) in applicazione della procedura di emersione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 agosto 2012;
d) in applicazione della procedura di «esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L’Aquila ed in altri comuni del Cratere» ex art. 10 del D.P.C.M. 4.2.2013.
I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva sono:
a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (…);
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le Amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari.
Nella circolare il Ministero chiarisce che, nella prima fase di applicazione della disciplina, i soggetti delegati di cui alle lettere e) ed f) resteranno esclusi dalla possibilità di avviare la verifica di regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche. I soggetti delegati ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono, invece, da subito abilitati.
Requisiti di regolarità contributiva
L’interrogazione telematica avviene in tempo reale e viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC. La verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive (es. verifica effettuata nel mese di luglio 2015 riguarda i versamenti scaduti al 31/05/2015 di competenza della denuncia mensile di aprile 2015).
Non viene considerato grave uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate pari o inferiore a € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa Edile (l’impresa viene ritenuta, di conseguenza, regolare).
A seguito dell’avvio della procedura del DURC on line, la scrivente Cassa Edile, invierà alle imprese associate un estratto conto della situazione contributiva, comprensiva degli interessi moratori per ritardato pagamento (calcolati nella misura del 50% rispetto a quelli applicati da INPS), per evitare che gli stessi nel fare cumulo, come previsto dalla norma, possano produrre, nella sommatoria, uno scostamento superiore ai 150€, generando così una irregolarità nella emissione del DURC.
Nel caso di verifica con esito positivo il sistema genera un Documento in formato .pdf (non modificabile) con dichiarazione di regolarità. Tale Documento, la cui durata è di 120 giorni, sostituisce il precedente DURC (es. DURC per: appalto di lavori pubblici, lavori privati in edilizia, attestazione SOA / iscrizione albo fornitori, agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni, ecc.) e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica della regolarità (unicità della verifica di regolarità).
Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il DURC in .pdf il sistema rinvia al medesimo Documento, ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.
Qualora invece non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, INPS, INAIL e Casse Edili trasmettono via PEC all’interessato o al consulente del lavoro delegato l’invito a regolarizzare la posizione, con indicazione delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti, entro 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo è comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione. Il Documento riporta in tal caso gli importi a debito e le cause di irregolarità.
Soggetti abilitati alla verifica
Oltre a INPS ed INAIl è abilitato alla verifica della regolarità contributiva il sistema delle Casse Edili, che viene coinvolto per imprese iscritte in BNI (Banca dati nazionale delle imprese irregolari) o per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile – codice statistico contributivo edile).
Le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciute dal Ministero del Lavoro. In tal senso sarà predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un incontro con gli uffici del Ministero stesso.
Codice Statistico Contributivo (CSC) edile
L’inquadramento previdenziale nei diversi settori di attività viene effettuato dall’INPS con riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal CCNL applicato. Se un’impresa ha un CSC (Codice Statistico Contributivo) edile, il Durc On-Line riporterà sempre l’esito delle Casse Edili, indipendentemente che l’impresa abbia dipendenti (operai e/o impiegati) oppure no (lavoratori autonomi o società con soli soci lavoranti). Da luglio 2015 anche le imprese senza dipendenti con CSC edile devono essere iscritte alla Cassa Edile; l’iscrizione non comporta l’invio delle denunce ed il pagamento dei relativi contributi, ma è requisito essenziale per il rilascio del Durc On-Line regolare.
DURC richiesti prima del 1° luglio 2015
Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima del 1° luglio 2015 e in corso di validità possono essere utilizzati nelle ipotesi e nei periodi di validità previsti dalla pre-vigente disciplina.
Fonti normative
– Art. 4 D. L. n. 34/2014 conv. da L.n.78/14 “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”;
– D.M. 30.01.2015 “Semplificazione in materia di DURC” G.U. n. 125 del 01.06.2015;
– Circolare. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2015 dell’8 giugno 2015;
– Circolare INPS n. 126/2015, circolare INAIL n. 61/2015 e comunicazione CNCE n. 570/2015;
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