Integrazione indennità malattia

Cassa Edile

INDENNITÁ DI MALATTIA

QUANDO

In caso di malattia di lavoratori non in prova e di apprendisti

COME

Rimborso dell’intera somma se il lavoratore:

  • Ha maturato 450 ore denunciate nel trimestre precedente
  • È assunto da meno di tre mesi

Nel caso il lavoratore non rientri in questi due casi, il rimborso viene calcolato in maniera proporzionale al numero di ore denunciate

REQUISITI IMPRESA

  • Presentazione documentazione entro i termini indicati
  • Regolarità contributiva

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • buste paga dei lavoratori interessati dall’evento
  • certificati medici che attestino la malattia

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

Entro 4 mesi dal verificarsi dell’evento

COME CALCOLARE L’IMPORTO

In maniera automatica con il software MUT



Integrazione indennità di malattia

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del C.C.N.L., è tenuta a erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista (per gli apprendisti a decorrere dal 1° marzo 2007) non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando per il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia le quote orarie (dettagliate come segue) della retribuzione, costituita da:

  • minimo di paga base;
  • elemento economico territoriale;
  • indennità territoriale di settore;
  • ex indennità di contingenza.

Dal 1° gennaio 2011 l’elemento economico territoriale è conglobato nell’indennità territoriale di settore
Le quote orarie di cui al paragrafo precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificato, i seguenti coefficienti:

PERIODO

TIPOLOGIA

Quota oraria al lavoratore

Quota a carico dell’Impresa

Rimborso da Cassa Edile

1° - 2° - 3° giorno

nel caso la malattia superi 6 gg (7 gg fino al 31.05.2008 )

0,5495

0,0495

0,500

1° - 2° - 3° giorno

nel caso la malattia superi i 12 gg (14 gg fino al 31.05.2008 )

1,0495

0,0495

1,000

dal 4° al 20° giorno

per le giornate indennizzate dall'INPS

0,3795

0,0495

0,330

dal 21° al 180° giorno

per le giornate indennizzate dall'INPS

0,1565

0,0495

0,107

dal 181° al 270° giorno

per le sole giornate non indennizzate dall'INPS

0,5495

0,0495

0,500

dal 181° al 365° giorno*

per le sole giornate non indennizzate dall'INPS

0,5495

0,0495

0,500

* Solo per quei lavoratori che abbiano maturato un’anzianità professionale superiore ai 3 anni e mezzo.



Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana, escluse le festività. Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nella misura del 14,20 % dal 1° giorno di malattia in poi. L'accantonamento netto, la cui misura é convenzionale, resta correlato alla percentuale lorda del 18,50% dal 1° ottobre 2000.

Mutualizzazione dell'onere per malattia
Il protocollo sottoscritto in data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere per malattia posto a carico delle imprese. L'onere per il trattamento di malattia corrisposto dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile. Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli operai in caso di malattia.
Si ricorda che, per ottenere il rimborso dei periodi di malattia, l’impresa è tenuta a presentare la seguente documentazione:

  • copia leggibile delle buste paga dei lavoratori interessati dall’evento
  • relativi certificati medici che attestino la malattia

La suddetta documentazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della denuncia dei lavoratori occupati relativa al mese in cui si è verificato l’evento. Trascorso questo periodo il diritto al rimborso decade.
Esempio: per richiedere il rimborso di quanto corrisposto anticipatamente a un lavoratore assente per malattia nel mese di gennaio, l’impresa ha tempo per presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese di febbraio, per cui sarà tenuta a presentare la documentazione per ottenere il rimborso entro il mese di maggio, termine in cui scade il periodo di tre mesi, come indicato.

Calcolo della malattia:
Il calcolo della malattia può essere effettuato automaticamente tramite il programma MUT per la compilazione delle denuncie mensili.
L’importo da rimborsare si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda, costituita dalla somma del minimo di paga base, dell’indennità territoriale di settore, dell’indennità di contingenza, dell’E.E.T, per l’orario giornaliero, che si ottiene dividendo il numero di ore settimanali, ossia 40, per 6 giorni lavorativi. Il risultato così ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni indennizzati, tenendo conto dei coefficienti indicati in tabella, variabili a seconda del numero dei giorni di malattia.
Esempio di calcolo:
Orario giornaliero: 40 : 6
Retribuzione lorda giornaliera: Paga base oraria + Indennità Territoriale di Settore + Indennità di contingenza + E.E.T x Orario giornaliero
Totale indennità da anticipare: Retribuzione lorda giornaliera x numero di giorni indennizzati x coefficiente indicato in tabella, variabile a seconda della durata dell’evento.
L’Impresa ha diritto all’intero rimborso dell’indennità di malattia da parte della Cassa Edile ove il lavoratore abbia maturato 450 ore nel trimestre precedente l’evento o se assunto da meno di 3 mesi. Nel caso in cui le ore denunciate siano inferiori alle 450 nel trimestre precedente l’evento, il rimborso all’Impresa compete in proporzione alle ore denunciate.

Malattia a cavaliere di due anni e di durata superiore a 180 giorni
In caso di malattie a cavaliere di due anni e di durata superiore a 180 giorni, l’INPS a inizio anno solare, ossia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al verificarsi dell’evento, azzera il conteggio e riprende il trattamento economico per ulteriori 180 giorni. In questo caso, in presenza di malattia superiore a 180 giorni, la Cassa Edile rimborsa all’impresa solo le giornate non indennizzate dall’Inps.

Come inviare la documentazione necessaria per ottenere il rimborso
L’impresa, al fine di ottenere il rimborso per il periodo di infortunio può inviare la documentazione sopra indicata tramite: email a: malattia.infortunio@cassaedilecagliari.it via fax allo 070 306966, oppure tramite posta o consegna presso i nostri uffici siti in Cagliari, via Fleming 2 A, angolo via Darwin