Integrazione indennità infortunio o malattia professionale

Cassa Edile

INDENNITÁ DI INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

QUANDO In caso di infortunio o malattia professionale di lavoratori non in prova
COME

Rimborso dell’intera somma se il lavoratore:

  • Ha maturato 450 ore denunciate nel trimestre precedente
  • È assunto da meno di tre mesi

Nel caso il lavoratore non rientri in questi due casi, il rimborso viene calcolato in maniera proporzionale al numero di ore denunciate

REQUISITI IMPRESA
  • Presentazione documentazione entro i termini indicati
  • Regolarità contributiva
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
  • buste paga dei lavoratori interessati dall’evento
  • certificati medici che attestino l’infortunio
  • denuncia inviata all’INAIL
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE Entro 4 mesi dal verificarsi dell’evento
COME CALCOLARE L’IMPORTO In maniera automatica con il software MUT



In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 del C.C.N.L., è tenuta a erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione, durante l'assenza per infortunio o malattia professionale le quote orarie sotto indicate della retribuzione, costituita da:

  • minimo di paga base;
  • elemento economico territoriale;
  • indennità territoriale di settore;
  • ex indennità di contingenza.

Le quote orarie di cui al paragrafo precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificato, i seguenti coefficienti:

Periodo

Quota oraria al lavoratore

Quota a carico Impresa

Rimborso da Cassa Edile

Dal 1° al 90° giorno di assenza*

0,2538

0,0198

0,234

Dal 91° giorno in poi

0,0574

0,0124

0,045

* Si ricorda che, per “primo giorno”, si intende il giorno successivo al verificarsi dell’evento

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche. Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto, nelle seguenti misure:

  • per i primi 3 giorni di assenza: 14,20%
  • per i giorni di assenza dal 4° al 90°: 5,70%
  • per i giorni di assenza dal 91° in poi: 3,60%

Si ricorda che, per ottenere il rimborso dei periodi di infortunio, l’impresa è tenuta a presentare la seguente documentazione:

  • buste paga dei lavoratori interessati dall’evento;
  • certificati medici che attestino l’infortunio;
  • denuncia inviata all’INAIL.

La suddetta documentazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della denuncia dei lavoratori occupati relativa al mese in cui si è verificato l’evento. Trascorso questo periodo il diritto al rimborso decade.
Esempio: per richiedere il rimborso di quanto corrisposto anticipatamente a un lavoratore assente per infortunio nel mese di gennaio, l’impresa ha tempo per presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese di febbraio, per cui sarà tenuta a presentare la documentazione per ottenere il rimborso entro il mese di maggio, termine in cui scade il periodo di tre mesi, come indicato.

Per quanto riguarda il calcolo dell’infortunio si procede in maniera simile rispetto al calcolo dell’indennità di malattia, tenendo conto però che, in questo caso, l’orario giornaliero viene calcolato su una base di 7 giorni lavorativi.
Si ricorda che il calcolo può essere effettuato automaticamente tramite il programma MUT per la compilazione delle denunce mensili.
L’importo si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda, costituita dalla somma del minimo di paga base, dell’indennità territoriale di settore, dell’indennità di contingenza, dell’E.E.T, per l’orario giornaliero, che si ottiene dividendo il numero di ore settimanali, ossia 40, per 7 giorni lavorativi. Il risultato così ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni indennizzati, tenendo conto dei coefficienti indicati in tabella, variabili a seconda del numero dei giorni di infortunio.

Esempio di calcolo:
Orario giornaliero: 40 : 7
Retribuzione lorda giornaliera: Paga base oraria + Indennità terr. Settore + Indennità di contingenza + E.E.T x Orario giornaliero
Totale indennità da anticipare: Retribuzione lorda giornaliera x numero di giorni indennizzati x coefficiente indicato in tabella, variabile a seconda della durata dell’evento.

Mutualizzazione dell'onere per Infortunio o malattia professionale
Il protocollo sottoscritto in data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere per infortunio o malattia professionale posto a carico delle imprese. L'onere per il trattamento di infortunio o malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile. Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli operai in caso di infortunio o malattia professionale.
L’Impresa ha diritto all’intero rimborso dell’indennità di infortunio da parte della Cassa Edile ove il lavoratore abbia maturato 450 ore nel trimestre precedente l’evento. Nel caso in cui le ore denunciate siano inferiori, il rimborso all’Impresa compete in proporzione alle ore denunciate.
Nel caso di lavoratori assunti da meno di 3 mesi, l’impresa ha diritto all’intero rimborso dell’indennità di infortunio.
Come inviare la documentazione necessaria per ottenere il rimborso.
L’impresa, al fine di ottenere il rimborso per il periodo di infortunio può inviare la documentazione sopra indicata tramite: email a: malattia.infortunio@cassaedilecagliari.it via fax allo 070 306966, oppure tramite posta o consegna presso i nostri uffici siti in Cagliari, via Fleming 2 A, angolo via Darwin.