Cassa Edile

ANZIANITÁ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

REQUISITI LAVORATORE Aver maturato nel biennio precedente almeno 2.100 ore, anche in più in circoscrizioni territoriali
REQUISITI IMPRESA Regolarità contributiva nel periodo di riferimento
QUANDO L’APE viene erogata in occasione del 1° maggio
COME Accredito su C.C. bancario (consigliato) o tramite bonifico postale domiciliato

Ogni lavoratore iscritto che, in un biennio, ne abbia maturato il diritto, riceve, nell’anno successivo al suddetto biennio, l’Anzianità Professionale Edile (APE), che viene erogata dalla Cassa Edile secondo quanto indicato nell’allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili.
Come maturare l’anzianità professionale edile
Il lavoratore matura l’Anzianità Professionale Edile quando, in ciascun biennio raggiunge, anche in più circoscrizioni territoriali, la quota di almeno 2.100 ore. Ai fini dell’accertamento del diritto, la Cassa Edile registra a favore dell’operaio:

  1. le ore di lavoro ordinario prestato, o frazioni di esse;
  2. le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS;
  3. le ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
  4. periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
  5. periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n 151/2001;
  6. 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta del lavoratore, munita della necessaria documentazione, compresa l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto.

Il periodo utile ai fini del conteggio va dal 1° ottobre al 30 settembre del biennio precedente l’anno di erogazione dell’A.P.E.;
Esempio: ai fini della maturazione dell’A.P.E. erogata nel 2011 si terrà conto, per il conteggio delle ore utili alla maturazione dell’anzianità professionale, del biennio che va dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010. Il calcolo della prestazione viene fatto, invece, sulle ore effettivamente lavorate nell’ultimo anno del biennio, ossia, in questo caso a partire dal 1° ottobre 2009 fino al 30 settembre 2010.
Agli effetti delle registrazioni delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta del lavoratore deve pervenire alla Cassa Edile entro 3 mesi dalla scadenza del biennio considerato per la maturazione del requisito.

Trasferimento in altra circoscrizione territoriale
Nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in un’altra circoscrizione territoriale, è tenuto a richiedere alla Cassa Edile di provenienza l’attestato comprovante il numero di ore lavorate ai fini della maturazione della Anzianità Professionale Edile e presentarlo alla Cassa Edile presso la quale si è trasferito.
La Cassa Edile della Provincia di Cagliari, al fine di semplificare gli adempimenti sopra descritti, aggiorna annualmente la banca dati APE nazionale, che consente alle 119 Casse Edili di comunicare in via telematica le ore maturate da ciascun lavoratore nelle proprie circoscrizioni territoriali.
Si fa presente che non tutte le Casse Edili e Edilcasse aggiornano la banca dati APE nazionale. Pertanto il lavoratore dovrà provvedere alla comunicazione secondo la modalità di cui al primo paragrafo.
La Cassa Edile provvede a erogare l’Anzianità Professionale Edile in occasione del 1° maggio.
La prestazione per L’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero di anni nei quali il lavoratore ha percepito la prestazione medesima.

Nel caso di lavoratori per i quali, per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre, non risultino registrate alla Cassa Edile ore e che, in un successivo biennio, maturino il requisito, la prestazione è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione. Per non perdere gli scatti di anzianità maturata, è sufficiente anche una sola ora registrata presso la Cassa Edile di appartenenza. Ciò consente di non dover quindi ripartire dall’importo previsto per la prima erogazione, ossia dal primo scatto di anzianità.
Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di Cassa Integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età, oppure a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS, o di infortunio o malattia professionale i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, il lavoratore che sia in possesso dei requisiti può richiedere che l’A.P.E. venga erogata dalla Cassa Edile anticipatamente rispetto alla data di liquidazione prestabilita.

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di iscritti che abbiano percepito almeno una volta la prestazione, o comunque abbiano maturato il requisito e per i quali, nel biennio precedente l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti, viene erogata dalla Cassa Edile, su richiesta del lavoratore o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da: minimo di paga base, Indennità di contingenza e Indennità territoriale di settore spettanti al lavoratore stesso al momento dell’evento.