Circolare n. 390/C – Trasferta regionale

Cassa Edile

Si comunica che dalla paga del mese di maggio, entrano in vigore le disposizioni in materia di trasferta regionale. Si tratta di una importante novità che consente alle imprese sarde, di rimanere iscritte presso la Cassa Edile di provenienza, anche in caso vadano a lavorare fuori provincia, per ogni tipologia di lavoro svolto ed a prescindere dalla durata del cantiere, purché la trasferta venga effettuata nel territorio della stessa Regione. 

La trasferta regionale è disciplinata dall’allegato accordo del 2 febbraio 2015, cui le Casse Edili provinciali della Sardegna, previo un iniziale periodo di sperimentazione, hanno dato immediata attuazione.

Questi gli aspetti principali di interesse disciplinati:

  • i lavoratori e l’impresa in trasferta rimangono iscritti nella Cassa Edile di provenienza, cui vengono effettuati i relativi versamenti. In caso di assunzioni in loco di operai non trasfertisti, si applica la disciplina ordinaria ed il contratto integrativo della circoscrizione di cantiere, con presentazione delle denunce alla Cassa Edile competente per territorio.
  • la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per i trasfertisti è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
  • le prestazioni ai trasfertisti vengono erogate dalla Cassa Edile di provenienza;
  • l’impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell’ente ove si svolgono i lavori (ad es. sopralluoghi in cantiere da parte dei tecnici CPT);
  • permane l’obbligo da parte dell’impresa di trasmettere la comunicazione dei lavori alla Cassa Edile competente per territorio del cantiere.

         Onde consentire il corretto funzionamento della disciplina della trasferta regionale e fruire dei suoi vantaggi, è fondamentale l’esatta indicazione dei cantieri nella denuncia MUT.

         Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante al trasfertista dall’erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore, nonché della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

         In caso di trasferte di operai provenienti da province di altre regioni, in attesa della prevista regolamentazione della trasferta nazionale, resta ferma la disciplina precedente.

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